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Istituzioni San Marino

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Istituzioni San Marino:

La Repubblica di San Marino non ha una propria carta costituzionale scritta, ma riconosce negli statuti, nelle leggi, nel diritto comune e nella consuetudine, i propri riferimenti normativi.
È del 1974 una 'Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese', che definisce funzioni e competenze degli organi costituzionali e riconferma le scelte di fondo che la Repubblica ha sempre operato sul versante dell?inviolabilità dei diritti della persona, dell?uguaglianza di fronte alle leggi, dell'esercizio del suffragio universale segreto e diretto, del riconoscimento delle libertà civili e politiche.
La "Dichiarazione" è stata aggiornata nel 2002.
La funzione di Capo dello Stato è esercitata da due Capitani Reggenti che restano in carica sei mesi (1° Aprile e 1° Ottobre) e che possono essere rieletti solamente dopo tre anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Istituzioni San Marino

Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo della Repubblica di San Marino. Ha inoltre funzioni di indirizzo politico, giurisdizionali e amministrative. Nomina tutti gli organismi istituzionali. E' composto di sessanta membri eletti per suffragio universale ogni cinque anni (o quando, per qualsiasi causa, viene a perdere la metà più uno dei suoi membri). Il Consiglio Grande e Generale si riunisce almeno una volta al mese nel Palazzo Pubblico (l'antica casa del Comune situata nel centro storico di San Marino). E' convocato e presieduto dai Capitani Reggenti (i Capi dello Stato), che ne stabiliscono anche l'ordine del giorno, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Questo è un organismo, presieduto dai Capitani Reggenti, a cui partecipano i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio. Le sedute consiliari sono pubbliche ad esclusione dei casi previsti dalla legge. Per essere eletto membro del Consiglio Grande e Generale occorre avere compiuto 21 anni, avere domicilio nel territorio della Repubblica, non fare parte dei Corpi di Polizia, non essere agente diplomatico o consolare né Magistrato o Procuratore del Fisco. Il Consiglio è coadiuvato dalle Commissioni Consiliari Permanenti, istituite con legge 21 marzo 1995 n.42.

Le Commissioni Consiliari Permanenti sono cinque:

I. Commissione affari costituzionali e istituzionali; ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione; protezione civile; affari interni; rapporti con le Giunte di Castello.

II. Commissione affari esteri; emigrazione e immigrazione; informazione; trasporti e telecomunicazioni; sicurezza e ordine pubblico.

III. Commissione finanze, bilancio e programmazione; artigianato; industria e cooperazione economica; commercio; lavoro e cooperazione.

IV. Commissione previdenza e sicurezza sociale; affari sociali; igiene e sanità; territorio; ambiente; lavori pubblici e servizi pubblici; agricoltura.

V. Commissione giustizia; istruzione, cultura e beni culturali; università e ricerca scientifica; sport; turismo.

Ogni Commissione è composta di 16 membri nominati in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari e le liste rappresentate in Consiglio.Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno compiti complementari a quelli del Consiglio Grande e Generale per l'esame e l'approvazione di progetti di legge e di mozioni. Si riuniscono:

a) in sede referente per l'esame e l'approvazione in prima lettura dei progetti di legge;

b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale dell'intero testo di legge;

c) in sede consultiva per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni;

d) in sede deliberante per l'esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze. Le sedute sono convocate almeno una volta al mese nella sala del Consiglio Grande e Generale preso il Palazzo Pubblico.

 
Commisione Giustizia: Commissione Consiliare Permanente Giustizia; Istruzione, Cultura e Beni Culturali; Università e Ricerca Scientifica; Sport e Turismo
Commisione Previdenza e Sicurezza Sociale: Commissione Consiliare Permanente Previdenza e Sicurezza Sociale; Affari Sociali; Igiene e Sanità; Territorio; Ambiente; Lavori Pubblici e Servizi Pubblici; Agricoltura
Commisione Finanze: Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato; Industria e Cooperazione Economica; Commercio; Lavoro e Cooperazione
Commissione Affari Esteri: Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri; Emigrazione ed Immigrazione; Informazione; Trasporti e Telecomunicazioni; Sicurezza e Ordine Pubblico
Commissione Affari Istituzionali San Marino: Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali e Istituzionali;Ordinamento dello Stato e della Pubblica Amministrazione; Protezione Civile; Affari Interni; Rapporti Con le Giunte di Castello
Consiglio dei XII San Marino:Durata dell'incarico: Collegata alla Maggioranza di Governo I Capitani Reggenti Presiedono le Sedute
Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme: Istituito con la Legge di Revisione Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36, ed in particolare dall'art.7 della medesima legge che ha modificato l'art.16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese
Congresso di Stato o Governo San Marino: I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale di norma tra i suoi componenti. A partire dalla XXVI^ Legislatura è prevista la possibilità di nomina di Segretari di Stato..
L'assemblea parlamentare della Repubblica di San Marino è il Consiglio Grande e Generale, composto di 60 consiglieri. Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo dello Stato. Oltre alla funzione legislativa ha anche quella di indirizzo politico ed alcune competenze giurisdizionali e amministrative.
La Repubblica di San Marino è uno Stato sovrano al cui vertice sono due Capitani Reggenti. I Capitani Reggenti sono i Capi dello Stato. Sono due ed esercitano il loro ufficio collegialmente.
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