Repubblica di San Marino / Istituzioni San Marino
Istituzioni San Marino:
La Repubblica di San Marino non ha una propria carta costituzionale scritta, ma riconosce negli statuti, nelle leggi, nel diritto comune e nella consuetudine, i propri riferimenti normativi.
È del 1974 una 'Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese', che definisce funzioni e competenze degli organi costituzionali e riconferma le scelte di fondo che la Repubblica ha sempre operato sul versante dell?inviolabilità dei diritti della persona, dell?uguaglianza di fronte alle leggi, dell'esercizio del suffragio universale segreto e diretto, del riconoscimento delle libertà civili e politiche.
La "Dichiarazione" è stata aggiornata nel 2002.
La funzione di Capo dello Stato è esercitata da due Capitani Reggenti che restano in carica sei mesi (1° Aprile e 1° Ottobre) e che possono essere rieletti solamente dopo tre anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.
Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo della Repubblica di San Marino. Ha inoltre funzioni di indirizzo politico, giurisdizionali e amministrative. Nomina tutti gli organismi istituzionali. E' composto di sessanta membri eletti per suffragio universale ogni cinque anni (o quando, per qualsiasi causa, viene a perdere la metà più uno dei suoi membri). Il Consiglio Grande e Generale si riunisce almeno una volta al mese nel Palazzo Pubblico (l'antica casa del Comune situata nel centro storico di San Marino). E' convocato e presieduto dai Capitani Reggenti (i Capi dello Stato), che ne stabiliscono anche l'ordine del giorno, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Questo è un organismo, presieduto dai Capitani Reggenti, a cui partecipano i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio. Le sedute consiliari sono pubbliche ad esclusione dei casi previsti dalla legge. Per essere eletto membro del Consiglio Grande e Generale occorre avere compiuto 21 anni, avere domicilio nel territorio della Repubblica, non fare parte dei Corpi di Polizia, non essere agente diplomatico o consolare né Magistrato o Procuratore del Fisco. Il Consiglio è coadiuvato dalle Commissioni Consiliari Permanenti, istituite con legge 21 marzo 1995 n.42.
Le Commissioni Consiliari Permanenti sono cinque:
I. Commissione affari costituzionali e istituzionali; ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione; protezione civile; affari interni; rapporti con le Giunte di Castello.
II. Commissione affari esteri; emigrazione e immigrazione; informazione; trasporti e telecomunicazioni; sicurezza e ordine pubblico.
III. Commissione finanze, bilancio e programmazione; artigianato; industria e cooperazione economica; commercio; lavoro e cooperazione.
IV. Commissione previdenza e sicurezza sociale; affari sociali; igiene e sanità; territorio; ambiente; lavori pubblici e servizi pubblici; agricoltura.
V. Commissione giustizia; istruzione, cultura e beni culturali; università e ricerca scientifica; sport; turismo.
Ogni Commissione è composta di 16 membri nominati in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari e le liste rappresentate in Consiglio.Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno compiti complementari a quelli del Consiglio Grande e Generale per l'esame e l'approvazione di progetti di legge e di mozioni. Si riuniscono:
a) in sede referente per l'esame e l'approvazione in prima lettura dei progetti di legge;
b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale dell'intero testo di legge;
c) in sede consultiva per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni;
d) in sede deliberante per l'esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze. Le sedute sono convocate almeno una volta al mese nella sala del Consiglio Grande e Generale preso il Palazzo Pubblico.
Commisione Giustizia
Commissione Consiliare Permanente Giustizia; Istruzione, Cultura e Beni Culturali; Università e Ricerca Scientifica; Sport e Turismo
Commisione Previdenza e Sicurezza Sociale
Commissione Consiliare Permanente Previdenza e Sicurezza Sociale; Affari Sociali; Igiene e Sanità; Territorio; Ambiente; Lavori Pubblici e Servizi Pubblici; Agricoltura
Commisione Finanze
Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato; Industria e Cooperazione Economica; Commercio; Lavoro e Cooperazione
Commissione Affari Esteri
Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri; Emigrazione ed Immigrazione; Informazione; Trasporti e Telecomunicazioni; Sicurezza e Ordine Pubblico
Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali e Istituzionali;Ordinamento dello Stato e della Pubblica Amministrazione; Protezione Civile; Affari Interni; Rapporti Con le Giunte di Castello
Durata dell'incarico: Collegata alla Maggioranza di Governo I Capitani Reggenti Presiedono le Sedute
Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme
Istituito con la Legge di Revisione Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36, ed in particolare dall'art.7 della medesima legge che ha modificato l'art.16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n.59). Il Collegio Garante: A) verifica, su richiesta diretta di almeno 20 Consiglieri, del Congresso di Stato, di 5 Giunte di Castello, di un numero di Cittadini Elettori rappresentanti almeno l'1,5% del Corpo Elettorale, nonchè, nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei Giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonchè delle norme - anche consuetudinarie - aventi forza di legge, ai principi fondamentali contenuti nella Dichiarazione dei Diritti o da questa richiamati; B) decide sull'ammissibilità dei referendum; C) decide sui conflitti tra organi istituzionali; D) esercita il sindacato sui Capitani Reggenti.
I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale di norma tra i suoi componenti. A partire dalla XXVI^ Legislatura è prevista la possibilità di nomina di Segretari di Stato - con votazione a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Grande e Generale - in numero non superiore ad un terzo dei componenti il Congresso di Stato, anche cittadini che non siano membri del Consiglio Grande e Generale, purchè dotati dei requisiti di elettorato passivo alla carica di Consigliere. Con la prestazione dell'apposito giuramento,il Congresso di Stato nominato assume la pienezza dei suoi poteri. L'incarico di Segretario di Stato non può superare il massimo di 10 anni consecutivi, e la successiva nomina non può avvenire se non siano trascrosi 5 anni dalla conclusione dell'ultimo mandato.
L'assemblea parlamentare della Repubblica di San Marino è il Consiglio Grande e Generale, composto di 60 consiglieri.
Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo dello Stato. Oltre alla funzione legislativa ha anche quella di indirizzo politico ed alcune competenze giurisdizionali e amministrative.
La Repubblica di San Marino è uno Stato sovrano al cui vertice sono due Capitani Reggenti. I Capitani Reggenti sono i Capi dello Stato. Sono due ed esercitano il loro ufficio collegialmente.